Art. 9.
(Osservatorio nazionale sulla pesca
nelle acque interne).

      1. Allo scopo di monitorare costantemente l'andamento delle attività della pesca nelle acque interne e al fine di contribuire alla migliore salvaguardia dell'ambiente acquatico e della fauna ittica in esso presente è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Osservatorio nazionale sulla pesca nelle acque interne, di seguito denominato «Osservatorio».
      2. I compiti dell'Osservatorio sono i seguenti:

          a) raccogliere i dati relativi alla pressione e allo sforzo di pesca nelle acque interne, trasmessi dalle regioni;

 

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          b) determinare le linee di indirizzo generali per la protezione di particolari specie ittiche autoctone in corso di riduzione o in pericolo di estinzione;

          c) determinare le linee di indirizzo e i criteri generali inerenti le tipologie e le metodologie di ripopolamento delle acque interne;

          d) predisporre, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 1, l'elenco delle specie ittiche pescabili, indicando per ciascuna specie i periodi di divieto di pesca, le misure minime di cattura e le quantità giornaliere pescabili. In sede di prima attuazione della presente legge, tali dati sono inviati alle regioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti; successivamente, i dati sono allegati alla relazione di cui alla lettera l);

          e) predisporre piani di intervento relativi alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interni;

          f) monitorare lo stato di espansione delle specie ittiche invadenti e alloctone, determinando i criteri generali per il loro contenimento;

          g) verificare l'efficacia preventiva delle norme di polizia veterinaria sia per la prevenzione di epizoozie sia per fornire consulenza agli organismi veterinari di confine;

          h) aggiornare il catasto dei diritti esclusivi di pesca appartenenti ai privati e al demanio pubblico;

          i) aggiornare il catasto degli usi civici di pesca;

          l) predisporre una relazione quadriennale sullo stato delle acque interne nazionali, sulla consistenza della fauna ittica e sulla evoluzione della pressione e dello sforzo di pesca. Nella relazione sono, altresì, contenuti criteri di indirizzo da inviare alle regioni.

 

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      3. L'Osservatorio è composto da:

          a) il direttore della competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che lo presiede;

          b) un funzionario del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con funzioni di segretario;

          c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) due rappresentanti delle province designati dall'Unione delle province d'Italia;

          e) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani;

          f) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria della pesca professionale maggiormente rappresentative;

          g) tre rappresentanti designati dalle associazioni dei pescatori dilettanti e sportivo-agonisti riconosciute ai sensi dell'articolo 6;

          h) tre rappresentanti delle associazioni locali di pesca riconosciute ai sensi dell'articolo 6 e designati dalle regioni;

          i) tre esperti universitari del settore indicati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

          l) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali ambientaliste maggiormente rappresentative;

          m) un rappresentante dell'Associazione piscicoltori italiani.

      4. I componenti l'Osservatorio durano in carica cinque anni. Il rinnovo dei componenti l'Osservatorio avviene di norma all'inizio di ogni legislatura. In ogni caso di cessazione dalla carica prima del termine naturale, si provvede mediante surroga.
      5. Alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione dell'Osservatorio si provveda mediante apposito stanziamento annuale sulla pertinente unità previsionale di

 

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base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.